CONSULENZA ECOBONUS 110%

INCENTIVI ECOBONUS 2020

Ecobonus 110%: che cosa è?

Detto anche Super bonus 110%, è un provvedimento che vuole imprimere una fortissima accelerazione all’attività di riqualificazione edilizia in brevissimo tempo indirizzandola verso la cosiddetta transizione energetica.

Quali sono gli obiettivi dell’Ecobonus 110%?

Creare occupazione e riqualificare dal punto di vista energetico il patrimonio immobiliare, i condomini e le case unifamiliari. Sono milioni di edifici che in genere rappresentano dei veri e propri buchi energetici. Se l’operazione avrà successo, si otterranno edifici energeticamente più efficienti, meno inquinanti e più confortevoli. Un effetto non secondario dell’operazione è l’incremento di valore dell’immobile.

Quali sono gli strumenti di lancio dell’Ecobonus 110%?

Sono gli articoli 119 e 121 contenuti nel Decreto-Legge Rilancio:

– Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

– Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

La cui attuazione deve rispettare:

– DECRETO 6 agosto 2020

Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus. (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) allegati 1 e 2.

– DECRETO 6 agosto 2020

Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.  (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) e allegati da A ad I.

Che cosa prevede l’articolo 119?

Contempla l’innalzamento delle agevolazioni per alcuni interventi già previsti dell’Ecobonus e del Sisma Bonus fino al 110% delle spese documentate e sostenute con possibilità per le persone fisiche di detrarre tale 110% dalle proprie tasse in 5 anni di tempo invece che in 10 anni.

Che cosa dice l’articolo 121?

Esso prevede la trasformazione delle detrazioni fiscali del 110% delle spese documentate e sostenute in sconto in fattura e in credito di imposta cedibile senza limiti “ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.In quale periodo di tempo vanno eseguiti i lavori per poter accedere all’ecobonus 110%?

In quale periodo di tempo vanno eseguiti i lavori per poter accedere all’ecobonus 110%?

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Chi sono i beneficiari dell’ecobonus 110%?

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro;
  • comunità energetiche rinnovabili.

A quali edifici si applica? 

  • Prime e seconde case in condominio
  • Prime e seconde case unifamiliari.
  • Unità interne a edifici plurifamiliari (a patto che abbiano ingresso privato e siano indipendenti).

A quali edifici non si applica?

Sono escluse dal bonus le categorie catastali:

  • A1
  • A8
  • A9

Quali interventi complessivi sono necessari per ottenere l’ecobonus 110%?

Sono di tre tipi:

– in condomini e case unifamiliari: cappotto termico;

– in condominio: impianti centralizzati di riscaldamento e raffrescamento e acqua calda sanitaria con caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore con impianto fotovoltaico o di microcogenerazione;

– in case unifamiliari:  pompe di calore con impianto fotovoltaico o di microcogenerazione.

Quali prestazioni energetiche deve raggiungere l’intervento?

Requisito indispensabile è che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche certificato dall’Attestazione di Prestazione Energetica rilasciata da un tecnico abilitato “nella forma di dichiarazione asseverata”. Copia dell’asseverazione verrà inviata ad Enea per via telematica. Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare un Decreto per fissare la forma dell’asseverazione, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Legge n. 34.

Qual è il ruolo dell’esperto in efficientamento energetico nei lavori da ecobonus 110%?

Avrà un ruolo fondamentale. Egli è il tecnico che deve analizzare la situazione dell’edificio precedente all’intervento, suggerire gli interventi più opportuniil rispetto dei requisiti tecnico normativi di legge del progetto e dell’intervento, e la situazione post intervento e redigere la “dichiarazione asseverata”. In essa dovrà asseverare la congruità delle spese sostenute. A tal fine si attende anche un decreto ad hoc del Ministero dello Sviluppo economico.

Quali altre condizioni sono necessarie per l’ecobonus 110%?

Se il contribuente esercita l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo prevista dall’art. 121, egli deve ottenere il visto di conformità da parte di un dottore commercialista o di un CAF che attesta la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta.

Si! Lo prevede l’art. 119, comma 11.

Quali sono i requisiti per i materiali da rispettare per l’ecobonus 110%?

I materiali e le apparecchiature, nonché il progetto, devono rispettare i CAM-Criteri ambientali minimi.

Quali sono gli interventi da fare per ottenere il salto di due classi energetiche?

Solo un esperto in efficientamento energetico e/o termotecnico che analizza l’edificio dal vivo può fornire una risposta corretta sull’ammissibilità e l’efficacia dell’intervento. Vi saranno casi in cui l’evidenza sarà immediata, sia in senso positivo che negativo. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, e viste le notevoli cifre in gioco, varrà la pena di commissionare un apposito studio in dettaglio, con tanto di assunzione di responsabilità.

Che cosa è la cessione del credito?

La cessione del credito prevista dall’art.121 consiste nella possibilità, per il cliente che ha sostenuto le spese, di attualizzare immediatamente il valore dell’incentivo cui avrebbe diritto, cedendolo a un soggetto terzo. La novità del decreto in questione è quella di consentire che tale soggetto terzo sia una banca o una società finanziaria, e cioè che detto diritto possa essere monetizzato.

Che cosa è lo sconto in fattura?

Lo sconto immediato in fattura è a tutti gli effetti una ‘cessione del credito’ immediatamente concessa dal fornitore al momento stesso dalla fornitura; la detrazione fiscale connessa all’intervento e destinata a chi sostiene la spesa, viene ceduta al fornitore il quale, in cambio, decurta la sua fattura applicando uno sconto “fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto”.

Che cosa prevede l’art. 121 del Decreto Rilancio

L’art.121, per come è stato approvato, promuove entrambe i meccanismi; in più, consente una illimitata circolazione del credito, cosa precedentemente limitata a soli due passaggi.

Quali interventi sono coperti da sconto in fattura e cessione del credito previsti dall’art.121?

Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono applicabili a tutti gli interventi che fanno capo al cosiddetto, all’Ecobonus, al SismaBonus e al Bonus facciate introdotto dalla scorsa legge di bilancio, all’installazione di pannelli fotovoltaici, all’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Potete essere più dettagliati?

Ecco gli interventi agevolati e coperti da cessione del credito e sconto in fattura:

– Recupero del patrimonio edilizio;

– Efficienza energetica;

– Adozione di misure antisismiche;

– Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

– Installazione di impianti fotovoltaici;

– Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

In quale periodo temporale devono essere stati effettuati tali interventi?

La possibilità si riferisce alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Esiste un limite massimale in euro per ogni intervento coperto da sconto in fattura e cessione del credito previsti dall’art.121?

No! I limiti riguardano la scansione temporale delle rate, che segue quella cui aveva diritto il cliente che per primo ha maturato il diritto alla detrazione.

Che cosa posso compensare con il mio F24 se decidessi di coprire autonomamente le richieste dei clienti?

I tributi che rientrano negli F24 ordinari e accise sono utilizzabili per la compensazione. Quindi: IVA, IRES, IRAP, IMU, TARI, Contributi INPS e INAIL, IRPEF dipendenti e assimilati, Ritenute e Accise. Esiste un limite massimo cumulativo da rispettare che è stato portato a 1 milione di euro dall’art. 147 del DL Rilancio Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.

Quando sono autorizzato a compensare?

Sulla disponibilità effettiva del credito, il Decreto non si pronuncia; nel caso del precedente (L.205/2018) il credito maturava a marzo dell’anno successivo l’intervento. Nel caso dell’art.10 del DL Crescita del 2019 (cosiddetto Sconto immediato) il credito era immediatamente utilizzabile.

Devo far sottoscrivere al cliente un contratto con il quale egli/ella mi cede il credito di imposta da ecobonus?

Più che un ‘contratto’ direi che il cliente dovrebbe esibire la ricevuta dell’avvenuta cessione che viene stampata dal portale dell’Agenzia. Quindi sarà il cliente a doversi munire del proprio PIN ed effettuare la comunicazione dell’avvenuta cessione.

Se in un certo anno non posso compensare, che cosa succede ai crediti di imposta di quell’anno?

Nella versione definitiva che è stata approvata, una rata che non è stato possibile utilizzare in compensazione viene persa.

Devo cedere tutto il credito di un’operazione o posso cederne una parte e una parte tenermela per me?

Per analogia con i meccanismi attualmente in essere, il credito può essere ceduto in tutto o in parte. Tuttavia, sarà meglio aspettare eventuali pronunciamenti dell’Agenzia.

Decidessi di applicare lo sconto in fattura, posso decidere la percentuale da applicare? C’è una massimale da rispettare?

Il capoverso a) del comma 1 parla di ‘un contributo sotto forma di sconto’, non fissando un obbligo sulla “quantificazione” di detto sconto, solo specificando che non potrà superare il valore del corrispettivo. Sicuramente questo punto verrà meglio chiarito in futuri provvedimenti dell’Agenzia.

Ultimo aggiornamento 12 ottobre2020

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